Art. 16

In vigore dal 28 feb 1986
1. Le domande di titoli MCS e di titoli d'importazione MCS, nonché i titoli attinenti di cui all' possono recare nella casella 14 l'indicazione di uno stato membro di immissione in consumo. In tal caso viene depennata la parola « origine » che figura nella casella 14. Il titolo MCS o il titolo d'importazione MCS che reca, nella casella 14, l'indicazione di uno stato membro non obbliga ad importare in detto stato membro. L'indicazione di uno stato membro di immissione in consumo può essere fornita anche per iscritto all'organismo presso il quale è stato richiesto il titolo MCS o il titolo d'importazione MCS. In questo caso l'indicazione deve pervenire all'organismo competente almeno due giorni prima che siano avviate le misure che determinano il divieto di utilizzazione del titolo nello stato membro di immissione in consumo. 2. Qualora, in seguito all'applicazione di una misura di divieto il titolo non possa essere utilizzato nello stato membro indicato, su domanda dell'interessato viene svincolata la cauzione corrispondente alle quantità non utilizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:574:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo