Art. 6

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 10 dic 1985
- deposito: un magazzino predisposto per la ricezione e la conservazione di una o più partite d'olio d'oliva e costituente un'unità operativa di un centro d'intervento; - partita: un quantitativo d'olio d'oliva di un'unica qualità, offerto all'intervento da una stessa persona fisica o giuridica e contenuto in un solo contenitore; - partita destinata al magazzinaggio: un quantitativo d'olio d'oliva costituito da una o più partite di un'unica qualità a fini di conservazione in un magazzino e di successiva vendita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3472:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo