Art. 6
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 10 dic 1985
- deposito: un magazzino predisposto per la ricezione e la conservazione di una o più partite d'olio d'oliva e costituente un'unità operativa di un centro d'intervento;
- partita: un quantitativo d'olio d'oliva di un'unica qualità, offerto all'intervento da una stessa persona fisica o giuridica e contenuto in un solo contenitore;
- partita destinata al magazzinaggio: un quantitativo d'olio d'oliva costituito da una o più partite di un'unica qualità a fini di conservazione in un magazzino e di successiva vendita.
Storico versioni
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