Art. 5

In vigore dal 10 dic 1985
1. Al momento dell'offerta, l'offerente dell'olio indica il centro d'intervento presso il quale desidera effettuare la consegna, nonché la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta. 2. L'organismo d'intervento decide in merito al luogo di presa in consegna dell'olio. Se, a richiesta dell'organismo d'intervento, la consegna è effettuata: - in un centro diverso da quello designato nell'offerta, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, dell'eventuale maggiorazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore; - in una località diversa da un centro d'intervento, si tiene conto, all'atto del pagamento dell'olio, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore. 3. L'organismo d'intervento designa un luogo di consegna diverso dal centro indicato dall'offerente dell'olio se tale centro non offre, al momento dell'operazione, una capacità di magazzinaggio sufficiente per il prodotto di cui trattasi o garanzie sufficienti per la buona conservazione dei prodotti soggetti ad intervento. Il luogo di consegna designato dall'organismo d'intervento è quello, tra i luoghi conformi alle condizioni di capacità di magazzinaggio e di buona conservazione in cui tutte le spese risultanti dalle spese di magazzinaggio e dalla modifica delle spese di trasporto sono meno elevate.
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