Art. 3

In vigore dal 10 dic 1985
1. Il prezzo d'acquisto è il prezzo valido il giorno della consegna, eventualmente modificato conformemente all' per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni previste dal presente regolamento. 2. La modifica del prezzo di acquisto è effettuata applicando al prezzo d'intervento le maggiorazioni e le riduzioni che figurano nell'allegato. Le modifiche previste per gli oli vergini diversi dall'olio lampante possono essere operate soltanto per gli oli le cui caratteristiche sono state riconosciute conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine commestibile diverso dal lampante, l'esame delle carattteristiche organolettiche è effettuato secondo una procedura comunitaria. In attesa della definizione di tale procedura, gli stati membri effettuano l'esame di cui sopra secondo procedure nazionali. 3. Il pagamento è effettuato per la quantità di olio consegnata, previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente le 0,2 % per gli oli vergini e lo 0,5 % per gli oli di sansa. 4. Il pagamento dell'olio acquistato dall'organismo d'intervento è effettuato entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno successivo alla data di presa in consegna dell'olio da parte dell'organismo d'intervento e scade il centoquarantesimo giorno successivo a tale data.
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