Art. 2
In vigore dal 10 dic 1985
1. L'olio d'oliva di origine comunitaria di cui all' può essere offerto all'organismo d'intervento da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca la prova della sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto. L'offerta può essere accolta soltanto se l'interessato ha provato che l'olio in questione è stato prodotto nella Comunità.
2. L'offerente attesta l'origine comunitaria dell'olio d'oliva offerta all'intervento e la propria qualità di primo proprietario dell'olio per mezzo della contabilità di magazzino dei frantoi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (1), e nel caso dell'olio di sansa di oliva, della contabilità delle industrie di estrazione di questo olio.
3. Ogni partita offerta deve vertere come minimo sulle quantità seguenti:
- 500 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere a) o b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE;
- 1 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere c), dello stesso allegato;
- 2 000 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1, lettere d), del suddetto allegato o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità elencate al punto 1 dello stesso allegato;
- 5 000 kg, se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto regolamento.
4. L'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento:
a) ha verificato, utilizzando i metodi di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (2), che l'olio offerto non contiene olio riesterificato od oli di altra natura;
b) ove si tratti di olio di oliva di cui al punto 1 dell'allegato al regolamento n. 136/66/CEE, ha verificato che l'olio offerto non contiene oli aventi le caratteristiche definite al punto 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77, caratteristiche stabilite secondo il metodo definito nell'allegato V del predetto regolamento.
Le disposizioni del primo comma non si applicano, salvo casi di dubbio connessi con la natura dell'olio offerto, alle partite di quantità inferiore o uguale a 5 tonnellate.
Le analisi ai sensi del primo comma e quelle ai sensi dell', paragrafo 2, secondo comma, devono essere eseguite presso laboratori riconosciuti dallo stato membro interessato, indipendenti dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori.
5. Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine diverso dal lampante, l'offerta è accettata soltanto se l'organismo d'intervento ha verificato che le caratteristiche organolettiche sono conformi a quelle definite nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE. Detta verifica deve essere effettuata da un istituto riconosciuto dallo stato membro interessato, indipendente dagli organismi d'intervento e, nel caso in cui questi abbiano incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, indipendenti dagli organismi ammassatori. Qualora uno stato membro non abbia riconosciuto siffatto istituto, la Commissione può sospendere, mediante decisione le maggiorazioni applicabili all'olio di oliva vergine nello stato membro in questione.
6. Qualora l'organismo d'intervento constati che l'olio presentato all'intervento non corrisponde alla qualità dichiarata dall'offerente, l'offerta in questione può essere ritirata.
In tal caso, le eventuali spese di entrata in magazzino, di magazzinaggio e di uscita dal magazzino dell'olio offerto sono a carico dell'offerente.
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