Art. 8

In vigore dal 10 dic 1985
1. Le partite destinate al magazzinaggio vengono costituite con le partite d'olio acquistate. Le partite destinate al magazzinaggio devono essere costituite, soprattutto nel caso degli oli direttamente commestibili, in modo da conservare le principali caratteristiche di valutazione delle partite originarie. 2. Il quantitativo di ogni partita destinata al magazzinaggio, salvo situazione di penuria di olio, deve essere superiore alle seguenti quantità (tonnellate): 1.2 // - oli d'oliva vergini commestibili // 10 // - oli d'oliva vergini lampanti // 20 // - oli di sansa d'oliva // 20 3. Immediatamente dopo la costituzione di una partita destinata al magazzinaggio ne vengono prelevati tre campioni rappresentativi del peso di 250 grammi, che devono essere depositati, in recipiente sigillato, presso l'organismo d'intervento per consentire l'identificazione della partita stessa. 4. Per garantire la buona conservazione dell'olio, ogni partita deve subire, durante i primi sei mesi di magazzinaggio, almeno tre travasi oppure, per gli oli non commestibili, tre spillature. 5. Le partite di olio d'oliva soggetto a intervento devono essere immagazzinate nel deposito in cui la merce è stata presa in consegna. Esse possono essere immagazzinate in un deposito diverso soltanto per motivi gravi e previa autorizzazione dell'organismo d'intervento.
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