Art. 7
In vigore dal 10 dic 1985
1. Ogni deposito in cui sia immagazzinato olio d'oliva soggetto a intervento deve avere una struttura, una capacità e un'attrezzatura che consentano di procedere in buone condizioni alle necessarie operazioni di ricezione, acquisto, magazzinaggio, movimentazione e vendita della merce.
I contenitori dell'olio devono essere provvisti di un rivestimento interno che garantisca la buona conservazione del prodotto; essi devono essere protetti dall'irraggiamento solare diretto.
2. È vietato introdurre e immagazzinare nei depositi di olio d'oliva soggetto a intervento oli e grassi che non siano estratti dalle olive.
L'immagazzinaggio degli oli di oliva soggetti ad intervento deve essere effettuato separatamente dagli altri oli di oliva e non può effettuarsi in depositi situati nelle cinte delle raffinerie d'olio d'oliva o degli stabilimenti per l'estrazione dell'olio di sansa.
3. Per ogni deposito di olio d'oliva soggetto a intervento l'organismo d'intervento o, se del caso, l'organismo ammassatore tiene, presso il deposito stesso, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti:
a) quantità, qualità, localizzazione e proprietario, partita per partita, dell'olio d'oliva offerto all'intervento in vista dell'acquisto, nonché una copia della ricevuta o del bollettino di consegna;
b) per ogni partita acquistata, la fattura d'acquisto, non appena sia disponibile, e una copia del certificato di analisi;
c) per ogni partita in deposito, costituita o in via di costituzione, qualità, quantità e localizzazione, con l'indicazione delle partite originarie di cui alla lettera b), nonché gli eventuali declassamenti della partita stessa;
d) movimenti degli oli e dei residui all'interno del deposito;
e) per ogni partita uscita, una copia del bollettino d'uscita e della fattura di vendita, non appena questa sia disponibile, nonché, se del caso, una copia del certificato d'analisi di cui all' del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione (1);
f) quantità e localizzazione di ogni partita costituita di residui oleosi.
Se in un deposito d'intervento sono immagazzinati anche oli d'oliva diversi da quelli che formano oggetto delle operazioni d'intervento, il deposito stesso deve tenere per tali oli una contabilità di magazzino distinta.
Storico versioni
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