Art. 4
In vigore dal 10 dic 1985
1. Ogni offerta di vendita all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta indirizzata all'organismo d'intervento dello stato membro dove si trova l'olio.
2. L'accettazione dell'offerta da parte dell'organismo d'intervento ha luogo nel più breve termine, con le necessarie precisazioni circa le condizioni della presa in consegna dell'olio.
Storico versioni
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