Art. 1

In vigore dal 10 dic 1985
L'intervento ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento, ad eccezione degli oli il cui tenore in acqua e in impurità è superiore: - all'1 % per gli oli vergini, - al 2 % per gli oli di sansa. Per quanto concerne l'olio d'oliva vergine lampante e l'olio di sansa di oliva, tale intervento è limitato agli oli il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superi il 12 % per gli oli vergini lampanti e il 15 % per gli oli di sansa.
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