Art. 9
1. Gli stati membri interessati verificano periodicamente, in ogni centro d'intervento e in ogni deposito:
In vigore dal 10 dic 1985
- le operazioni d'acquisto, magazzinaggio e vendita degli oli,
- lo stato delle scorte,
- la tenuta della contabilità di magazzino,
- l'evoluzione della qualità degli oli che compongono le partite immagazzinate.
2. L'organismo d'intervento, qualora abbia incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni d'intervento, effettua una verifica per sondaggio della corrispondenza tra l'olio immagazzinato e i campioni di cui all', paragrafo 3.
3. Gli stati membri interessati procedono, all'inizio di ogni campagna, a un'analisi di tutte le partite di oli commestibili. I risultati dell'analisi vengono comunicati alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni campagna.
La Commissione, dopo esame di tali risultati, provvede se del caso a declassare gli oli che non presentano più le caratteristiche qualitative con cui risultano far parte delle scorte d'intervento e ne informa gli stati membri interessati.
4. Gli stati membri prendono i provvedimenti più adeguati, oltre a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, per garantire la buona conservazione dell'olio d'oliva oggetto d'intervento.
Storico versioni
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