Art. 10
In vigore dal 10 dic 1985
Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1), allo scopo di coordinare determinate attività ed ai fini di una migliore gestione delle scorte d'intervento, agenti della Commissione possono partecipare ai lavori:
- degli istituti e dei laboratori incaricati delle analisi e degli esami di cui agli ,
- di verifica delle condizioni di magazzinaggio definite all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3472:oj#art-10