Art. 10

In vigore dal 10 dic 1985
Fatto salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1), allo scopo di coordinare determinate attività ed ai fini di una migliore gestione delle scorte d'intervento, agenti della Commissione possono partecipare ai lavori: - degli istituti e dei laboratori incaricati delle analisi e degli esami di cui agli , - di verifica delle condizioni di magazzinaggio definite all'.
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