Art. 7

In vigore dal 11 nov 1985
1. Sino alla presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio, ogni detentore di burro concentrato deve tenere una contabilità dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del burro concentrato e i quantitativi corrispondenti. Il detentore del burro concentrato ai sensi del presente regolamento che detiene anche burro concentrato fabbricato a partire da burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 o che abbia beneficiato dell'aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 1932/81, deve tenere una contabilità di magazzino separata per i prodotti detenuti ai sensi di ciascuno di questi regolamenti. 2. In caso di vendita successiva del burro concentrato ad un commerciante intermedio, quest'ultimo deve, all'atto della prima ordinazione, impegnarsi per iscritto, nei confronti del venditore, a rispettare gli obblighi relativi alla destinazione del prodotto. In tale impegno, che si rinnova tacitamente ad ogni vendita, è precisato che l'acquirente è a conoscenza delle sanzioni determinate dallo stato membro in causa, alle quali si espone se non rispetta gli obblighi sopra citati. 3. Ai sensi del presente regolamento, per presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio si intendono anche gli acquisti effettuati dalle aziende di cui all', paragrafo 1, secondo comma, così come gli acquisti effettuati da aziende di distribuzione il cui accesso è riservato ai titolari di una tessera d'acquirente (« Cash and Carry »). 4. Per garantire l'osservanza delle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 1687/76, il controllo di cui all' è completato con un controllo accurato, effettuato senza preavviso, dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino di tutti i detentori di burro concentrato di cui al paragrafo 1.
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