Art. 4

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il burro deve, nella sua totalità, essere trasformato in burro concentrato ed imballato conformemente al presente articolo ed all', in un'azienda riconosciuta a tale scopo dallo stato membro nel cui territorio essa ha sede. Il burro impiegato deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per: - 122,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia superiore o uguale a 82 %; - 125,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia inferiore a 82 %, quando si tratta di burro concentrato avente un tenore minimo di materie grasse butirriche di 99,8 %. Nel caso di un tenore minimo inferiore, i quantitativi di burro summenzionati sono diminuiti rispettivamente e proporzionalmente di 1,23 kg e di 1,26 kg per punto di percentuale di materie grasse butirriche del burro concentrato avente un tenore inferiore a 99,8 %. 2. Come azienda ai sensi del paragrafo 1 può essere riconosciuta solamente un'azienda: a) che dispone di impianti tecnici appropriati per la trasformazione di una quantità media di almeno due tonnellate di burro al mese; b) che dispone di locali che consentono l'isolamento e l'identificazione delle eventuali scorte di materie grasse non butirriche; c) che si impegna a tenere in permanenza i registri su cui figurano l'origine delle materie prime utilizzate, le quantità lavorate, nonché le quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, la data dell'uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo degli acquirenti e d) che si impegna a trasmettere all'organismo incaricato del controllo di cui all' il proprio programma di fabbricazione secondo le modalità determinate dallo stato membro in questione. Se l'azienda trasforma anche burro che è stato venduto ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 o che ha beneficiato dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 essa deve impegnarsi altresì: - a tenere distintamente i registri di cui al primo comma, lettera c), - a trasformare in fasi successive il burro che è stato venduto ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 o che ha beneficiato di un aiuto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1932/81 e la totalità del burro acquistato ai sensi del presente regolamento e immagazzinato nell'azienda. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, gli stati membri possono ammettere che questo obbligo non sia imposto se l'azienda dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte di burro in questione. Il riconoscimento è revocato se tali disposizioni non sono rispettate; può essere revocato anche nel caso in cui sia stato constatato che l'impresa in questione non ha ottemperato ad un altro obbligo previsto dal presente regolamento. 3. La totalità del burro concentrato che soddisfa ai requisiti richiesti dai paragrafi 1 e 2 dell' può essere imballato per essere commercializzato, in conformità dei paragrafi 4 e 5 dell', in un'altra azienda all'uopo riconosciuta dallo stato membro sul cui territorio si trova tale azienda. 4. La trasformazione e l'imballaggio, compreso l'imballaggio di cui al paragrafo 3, devono aver luogo entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data della conclusione del contratto di vendita di cui all', paragrafo 4.
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