Art. 9
In vigore dal 11 nov 1985
1. In casi di forza maggiore in cui le misure di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1687/76 non sono appropriate, l'organismo d'intervento determina le misure che esso ritiene necessarie in ragione delle circostanze invocate.
2. In caso di mancata osservanza degli obblighi relativi alla trasformazione del burro in burro concentrato fino al suo imballaggio finale, nonché alla sua presa in consegna dai commercianti al dettaglio nella Comunità, la cauzione di destinazione di cui all', paragrafo 4, viene incamerata per la totalità del suo importo.
Tuttavia, se l'infrazione constatata porta sul dosaggio dei prodotti di cui all', paragrafo 2, e se questo è inferiore a 20 % del dosaggio prescritto, la cauzione è trattenuta soltanto sino a concorrenza del 25 % del suo importo.
3. Qualora venga superato il termine di trasformazione di cui all', paragrafo 4, detratto il 15 % dell'importo della cauzione di destinazione, il 5 % dell'importo restante viene incamerato per giorno di superamento.
4. Ciascun trimestre gli stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui hanno fatto ricorso al paragrafo 1, precisando le circostanze invocate, il quantitativo in questione e le misure adottate.
5. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di destinazione è incamerata per i quantitativi per i quali le prove previste dal regolamento (CEE) n. 1687/76 non sono fornite, nel termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data della conclusione del contratto.
Tuttavia, se le prove sono fornite entro diciotto mesi dal termine su indicato, l'importo della cauzione è rimborsato nella misura dell'85 %.
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