Art. 11
In vigore dal 11 nov 1985
Gli importi compensativi monetari applicabili al burro o al burro concentrato sono uguali agli importi compensativi monetari fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, ai quali si applica il coefficiente di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.
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