Art. 6

In vigore dal 11 nov 1985
1. Al momento della trasformazione del burro in burro concentrato, l'organismo competente effettua controlli in loco frequenti ed improvvisi in funzione del programma di fabbricazione dell'azienda. Le spese di controllo sono a carico dell'impresa in questione. Tali controlli in loco hanno come oggetto in particolare le condizioni di fabbricazione, la quantità e la composizione dei prodotti ottenuti, in funzione del burro impiegato, nonché i relativi imballaggi. Essi comprendono il prelievo dei campioni del burro concentrato per partita di fabbricazione. Tali controlli sono completati periodicamente da un accurato esame dei registri e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dell'azienda. 2. Si intende per partita di fabbricazione un quantitativo di burro concentrato corrispondente a un contratto, di cui all', di qualità omogenea e prodotto in modo non discontinuo in un unico stabilimento di fabbricazione.
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