Art. 2

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il burro di cui all' è venduto, partenza deposito, ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento interessato il giorno della stipulazione del contratto di vendita, diminuito di 224 ECU/100 kg. 2. Una domanda d'acquisto può riguardare soltanto burro avente lo stesso tenore di materie grasse, uguale o superiore a 82 % o inferiore a 82 %. 3. Tale burro è venduto soltanto in quantitativi uguali o superiori ad una tonnellata. Tuttavia, qualora la quantità disponibile in un magazzino sia inferiore ad una tonnellata, la quantità disponibile costituisce la quantità minima per il contratto di vendita. 4. Il giorno della conclusione del contratto di vendita, l'acquirente: - fornisce la prova che ha costituito, in conformità dell' del regolamento (CEE) n. 1687/76, una garanzia di destinazione per un importo di 234 ECU/100 kg; - paga il prezzo d'acquisto del burro. Nel contratto di vendita sono indicate l'azienda in cui tutto il burro sarà trasformato e imballato in conformità degli e, se del caso, l'azienda in cui il burro concentrato sarà imballato per essere commercializzato in conformità dell', paragrafo 3. Il burro viene ritirato entro un termine massimo di 12 giorni dalla data della conclusione del contratto di vendita. Scaduto questo termine, le spese per il magazzinaggio del burro sono a carico dell'acquirente.
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