Art. 1

In vigore dal 11 nov 1985
1. Il burro acquistato in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso prima di una data da determinare è messo in vendita a prezzo ridotto ai fini del consumo diretto nella Comunità sotto forma di burro concentrato. Per consumo diretto ai sensi del presente regolamento si intendono gli acquisti effettuati da consumatori ai fini dell'utilizzazione finale, compresi gli acquisti da parte di alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi, convitti, prigioni e stabilimenti analoghi, ai fini della preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente. 2. Il regime di vendita previsto dal presente regolamento resta applicabile fintantoché lo consentano le disponibilità di burro di ammasso pubblico, e comunque per un periodo che non può concludersi prima di un anno dalla data in cui sarà stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un corrispondente preavviso, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
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