Art. 7
In vigore dal 23 lug 1985
1. È istituito un comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, in seguito denominato « comitato ». Esso definisce il proprio regolamento interno. Il comitato si compone di rappresentanti degli stati membri ed è presieduto dalla Commissione. La BEI è rappresentata in sede di comitato.
2. Il progetto di programma proposto dalla Commissione per ciascun PIM è sottoposto al comitato consultivo che esprime il suo parere con votazione e maggioranza qualificata.
Tale votazione ha luogo entro due mesi dalla presentazione del progetto al comitato consultivo.
Il programma è approvato dalla Commissione alla scadenza di tale termine.
Se il parere del comitato è negativo, la Commissione modifica il suo progetto iniziale, tenendo conto del parere del comitato consultivo.
La proposta modificata è sottoposta al comitato consultivo. Entro un mese da questa seconda trasmissione, la Commissione decide infine l'attuazione del programma.
3. In deroga alle disposizioni che disciplinano la composizione, il ruolo e il funzionamento dei comitati istituiti nell'ambito del FESR e del FEAOG, ai fini dell'attuazione dei Programmi integrati mediterranei la Commissione, previa consultazione del comitato in conformità dei paragrafi 1 e 2, approva ogni PIM e adotta il contributo finanziario a titolo dei Fondi precitati.
4. Nel caso di un contributo finanziario in applicazione del Fondo sociale, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, conformemente alle disposizioni che disciplinano le sue competenze ed il suo funzionamento; la Commissione adotta poi il contributo finanziario in applicazione di questo Fondo.
5. Il comitato viene informato regolarmente dell'esecuzione dei PIM secondo le condizioni previste all'.
6. Le decisioni della Commissione per l'approvazione dei programmi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:2088:oj#art-7