Art. 9
In vigore dal 23 lug 1985
Per ogni PIM è istituito di comune accordo tra la Commissione e lo stato membro interessato un comitato amministrativo. Il comitato assiste lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità da esso designata ai fini dell'esecuzione del PIM. La BEI è rappresentata in sede di comitato amministrativo.
L'applicazione dei PIM si articola mediante contratti di programma tra le parti interessate (Commissione, stati membri, autorità regionali o qualsiasi altra autorità designata dallo stato membro), che definiscono i loro impegni rispettivi.
Il contenuto dei contratti di programma è precisato nell'allegato IV.
I contratti di programma sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
TITOLO III
Disposizioni finanziarie
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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