Art. 11

In vigore dal 23 lug 1985
1. Gli stanziamenti annui di bilancio dei Fondi assicurano, per il periodo 1986-1992, il contributo finanziario proveniente dai Fondi e previsto all', paragrafo 1. Nell'ambito delle disposizioni finanziarie che li disciplinano e fatto salvo l', i Fondi continuano a funzionare normalmente sulla base di una politica regionale applicabile nell'intera Comunità, conformemente alla regolamentazione in vigore. Gli aumenti in termini reali che si applicano ai Fondi durante il periodo in questione contribuiscono al finanziamento dei PIM, senza incidere negativamente sui trasferimenti di questi Fondi verso altre regioni prioritarie o meno prospere. 2. Una speciale linea di bilancio intitolata « Programmi integrati mediterranei - apporto supplementare » è dotata, nell'ambito della procedura annua di bilancio, di stanziamenti dissociati, corrispondenti all'ulteriore sforzo di bilancio di cui all', paragrafo 1.
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