Art. 13
In vigore dal 23 lug 1985
Il tasso d'intervento comunitario nel finanziamento delle azioni selezionate nell'ambito dei PIM non può superare il 70 % del costo totale del progetto o dell'azione, indipendentemente dalla forma dei contributi finanziari. Tuttavia, in caso di insfrastrutture aventi un interesse particolare nell'ambito di un PIM presentato dalla Grecia e che beneficiano di un finanziamento parziale in forma di prestiti, il tasso d'intervento comunitario può superare il 70 %.
Nel caso della Francia e dell'Italia il tasso del finanziamento comunitario calcolato sulla base delle sovvenzioni di bilancio non deve superare di più di 10 punti i limiti massimi applicati nei suddetti paesi in applicazione delle regole dei Fondi.
Per quanto riguarda le operazioni in Italia o in Francia, non disciplinate da uno dei regolamenti relativi ai Fondi strutturali, la sovvenzione in applicazione dei PIM non supera il massimale in vigore per il regolamento del Fondo regionale.
Se la percentuale del finanziamento comunitario calcolata sulla base delle sovvenzioni di bilancio supera i massimali in vigore ai sensi dei regolamenti dei Fondi esistenti, questo superamento può essere ottenuto solamente a partire dalla risorsa di bilancio di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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