Art. 18
In vigore dal 23 lug 1985
1. A decorrere dal 1987, la Commissione redige ogni anno una relazione particolareggiata sull'esecuzione dei PIM. La relazione verte sugli aspetti finanziari di tale esecuzione e sulla valutazione economica e sociale dei risultati ottenuti.
2. A decorrere dalla stessa data, la Commissione procede inoltre ad un rapporto annuo dell'insieme degli interventi finanziari a finalità strutturale eseguiti dalla Comunità, nel quale è posta in rilievo la parte degli interventi che contribuisce alla relaizzazione dei PIM.
3. Le relazioni e i rapporti vengono sottoposti al parere del comitato consultivo e quindi trasmesse, corredate di parere, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Consiglio.
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