Art. 19
In vigore dal 23 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985. Esso scade il 31 dicembre 1993, data limite degli impegni di spesa in applicazione dei PIM. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS
(1) GU n. C 175 del 15. 7. 1985.
(2) Parere reso il 29 maggio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
ALLEGATO I
CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICA DEI PIM
FRANCIA
Le regioni Languedoc-Roussillon, Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Aquitania e Midi-Pyrénées (1), i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche.
GRECIA
L'insieme del territorio ellenico.
ITALIA
Tutte le regioni del Mezzogiorno (2), le regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche (3), nonché il versante appenninico amministrato dall'Emilia-Romagna, le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale tra la zona valliva di Comacchio e quella di Marano Lagunare (4).
(1) Esclusi gli agglomerati di Marsiglia, Bordeaux e Tolosa nonché la zona costiera ininterrottamente urbanizzata e con attività turistica permanente nelle quali sono solo possibili interventi in materia di pesca o di acquicoltura.
(2) Esclusi gli agglomerati di Roma, Napoli e Palermo. Il Mezzogiorno comprende tutto il Lazio. Quanto alle infrastrutture, si prendono tuttavia in considerazione le zone della cassa del mezzogiorno, DPR n. 1523 del 30. 6. 1967.
(3) Esclusi gli agglomerati di Firenze e Genova e le zone costiere ininterrottamente urbanizzate e con attività turistica permanente, nelle quali sono possibili solo interventi in materia di pesca e acquicoltura.
(4) Dove sono possibili solo alcuni interventi in materia di acquicoltura.
ALLEGATO II
ELENCO DI AZIONI CHE TENDONO A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEI PIM
a) Nel settore agricolo: in funzione della situazione originaria, nonché delle caratteristiche delle regioni e delle zone interessate, i PIM possono includere azioni volte:
- alla riconversione ed alla ristrutturazione delle produzioni verso specializzazioni e impieghi più consoni alle prospettive del mercato, comprese la bioenergia, l'attività forestale e le azioni per la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
- all'ammodernamento e all'intensificazione di alcune produzioni soprattutto tradizionali compatibili con gli obiettivi generali di controllo della produzione definiti dalla politica agricola comune;
- al rafforzamento dei provvedimenti socio-strutturali destinati a:
i) contribuire al miglioramento del reddito degli agricoltori con il pieno impiego ed eventualmente l'aumento delle indennità compensative;
ii) agevolare l'accesso e l'insediamento professionale dei giovani agricoltori;
iii) accelerare l'ammodernamento e il riorientamento delle strutture produttive;
- all'ammodernamento delle infrastrutture rurali per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- all'irrigazione;
- all'allevamento;
- alla forestazione e al miglioramento delle superfici destinate alle foreste;
- al miglioramento fondiario, comprese le infrastrutture che lo rendono possibile;
- alla formazione professionale (strutture di formazione) e alla divulgazione agricola;
- al rafforzamento e all'ammodernamento delle strutture relative alla commercializzazione e alla trasformazione prodotti agricoli e della pesca, in particolare quelle gestite da cooperative di agricoltori.
b) Nel settore della pesca, i programmi possono comprendere azioni volte a:
- ristrutturare, riconvertire ed ammodernare una parte della flotta;
- migliorare infrastrutture e impianti portuali, compresa la protezione biologica delle zone marittime e la creazione di parchi marini;
- sviluppare l'acquicoltura, compresi i lavori di sistemazione delle lagune;
- consolidare gli impianti per la conservazione e la trasformazione;
- promuovere lo smercio dei prodotti della pesca, in particolare attraverso campagne pubblicitarie;
- intensificare la ricerca e la formazione professionale nonché la presenza di assistenti tecnici.
c) Nel settore dell'industria e dei servizi, i programmi possono comprendere azioni volte in particolare a:
- costituire e sviluppare le piccole e medie imprese, l'artigianato e le cooperative, intensificando le misure già previste a tal fine nell'ambito degli aiuti agli investimenti materiali e degli aiuti destinati a migliorare l'organizzazione dell'impresa;
- favorire l'innovazione e l'applicazione di nuove tecnologie nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigianali e nelle cooperative;
- agevolare, in Grecia, la creazione di nuove imprese e il trasferimento fuori di Atene di quelle situate in questa città;
- promuovere il turismo e rafforzare i servizi, compresi i trasporti connessi a questa attività;
- promuovere altre attività a livello di piccole e medie imprese, in particolare quelle a monte e a valle dell'agricoltura e dell'industria agro-alimentare nonché quelle connesse all'impiego delle energie rinnovabili; - rafforzare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo delle attività creatrici di posti di lavoro, segnatamente:
i) l'assetto di piccole zone industriali, nelle regioni prioritarie;
ii) le infrastrutture di comunicazione tra queste zone e la rete principale (collegamenti stradali, rete di telecomunicazione di informazione, rete energetica);
iii) le infrastrutture e gli impianti direttamente connessi allo sviluppo del turismo;
iv) gli edifici e i grandi impianti dei centri di formazione, di ricerca e di assistenza tecnica nel settore dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della pesca;
v) in Grecia, le infrastrutture in generale; in Francia e in Italia, le infrastrutture economiche, in particolare nei settori dei trasporti e dell'energia;
- rafforzare le infrastrutture intese a migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali.
d) I PIM riguardano anche azioni volte a valorizzare le risorse umane, in particolare per quanto concerne i giovani e le donne;
- rafforzando l'intervento comunitario per quanto riguarda azioni supplementari di formazione professionale atte ad agevolare e completare le attività di cui ai PIM (soprattutto per la formazione di personale direttivo intermedio, la formazione allo sviluppo e alla pluriattività);
- incoraggiando il graduale instaurarsi di attività preparatorie e promozionali dell'iniziativa locale, nei vari settori oggetto dei PIM;
- offrendo servizi integrati ad operazioni di formazione professionale nei vari stadi della stessa (dalla prospezione del mercato locale del lavoro fino alla promozione del collocamento dei tirocinanti). Se necessario, questi servizi possono essere integrati dalla creazione di osservatori sul mercato del lavoro.
ALLEGATO III
CONTENUTO DEI PIM PRESENTATI DALLA FRANCIA, DALLA GRECIA E DALL'ITALIA
I documenti presentati dagli stati membri per il beneficio dei contributi di cui al regolamento dei Programmi integrati mediterranei descrivono:
- la zona geografica cui si riferiscono;
- gli obiettivi socio-economici da raggiungere mediante le azioni proposte in termini di reddito, occupazione, produttività e modo di vita della popolazione locale;
- la durata dei PIM, compresa tra tre e sette anni;
- le azioni da intraprendere alla luce della situazione e delle risorse esistenti in ciascuna zona e della loro evoluzione possibile;
- le misure di carattere amministrativo, legislativo e finanziario in atto o previste per l'applicazione dei PIM presentati;
- la coerenza con i programmi di sviluppo regionale definiti nel regolamento (CEE) n. 1787/84 (1) e con le azioni già avviate nella zona con il contributo degli strumenti finanziari comunitari;
- le altre iniziative di carattere regionale, interregionale e nazionale che le autorità responsabili ritengono utile prendere di loro iniziativa per conseguire gli obiettivi di sviluppo definiti dai PIM.
(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.
ALLEGATO IV
CONTRATTO DI PROGRAMMA
Il contratto redatto per ciascun PIM, una volta concluso l'esame di quest'ultimo da parte della Commissione in conformità dell' del regolamento, indica:
a) la designazione da parte dello stato membro dell'autorità regionale o di qualsiasi altra autorità da esso designata per assicurare la buona esecuzione del PIM, nonché la composizione del comitato amministrativo incaricato di assisterla;
b) la partecipazione delle parti beneficiarie al dispositivo di coordinamento e di mobilitazione delle iniziative di cui all';
c) l'elenco e lo scadenzario delle azioni che beneficeranno del finanziamento stesso, in particolare il calendario di previsione dei contributi erogati dalle diverse fonti, comunitarie e nazionali;
d) la descrizione delle operazioni di valutazione e più generalmente di controllo delle azioni che beneficiano di aiuto comunitario, nonché dei PIM nel suo complesso e gli obblighi che ne derivano per lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità designata dallo stato.
Queste operazioni costituiscono la base per la continuità della concessione degli aiuti, nonché per la relazione annua sull'esecuzione dei PIM.
e) la natura delle informazioni che lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità designata dallo stato per l'esecuzione dei PIM devono fornire, al fine di ottenere il pagamento dei contributi comunitari;
f) la designazione delle autorità regionali o altre, oppure delle persone fisiche o giuridiche che possono ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione per ciascuna delle azioni che beneficiano del contributo comunitario;
g) le condizioni secondo le quali le parti riceventi potrebbero elaborare clausole aggiuntive ai contratti.
Storico versioni
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