Art. 17
In vigore dal 23 lug 1985
1. La Commissione è in modo continuo informata dello svolgimento dei PIM. Questa informazione deriva dai documenti trasmessi o messi a disposizione dagli stati membri e dai controlli effettuati dalla Commissione di sua iniziativa. La natura di questi documenti e le modalità dei controlli, in particolare i termini di trasmissione o di verifica, vengono precisati nei contratti di cui all'.
2. Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie per agevolare i controlli effettuati dalla Commissione sulle operazioni finanziate nell'ambito dei PIM, fatti salvi i controlli organizzati dagli stati membri medesimi oppure sulla base degli articoli da 206 bis a 209 del trattato.
Questi controlli possono assumere la forma di inchieste o di verifiche in loco; queste sono effettuate, su richiesta della Commissione e con l'accordo dello stato membro, dai rappresentanti degli organi competenti di detto stato, accompagnati da agenti della Commissione.
3. Qualora dalle informazione a disposizione della Commissione risulti una irregolarità o una modifica rilevante rispetto al contratto di cui all', non sottoposta alla usa approvazione, le disposizioni relative ai Fondi si applicano alla parte dei PIM finanziata con uno di questi Fondi o stanziamenti.
4. Nelle stesse circostanze, i contributi assicurati dalla linea di bilancio di cui all', paragrafo 2, possono essere sospesi, ridotti o soppressi previa decisione della Commissione. In particolare sono considerate come non effettuate le operazioni per le quali da due anni non è stato effettuato alcun versamento, senza che lo stato membro o i beneficiari di cui all', paragrafo 1 abbiano presentato una giustificazione nei termini fissati dalla Commissione.
5. I prestiti su risorse della BEI o del NSC concessi nell'ambito dei PIM sono soggetti alle procedure specifiche di controllo in uso per questi contributi.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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