Art. 12
In vigore dal 23 lug 1985
1. Nella misura in cui il contributo finanziario ai PIM è assicurato tramite i Fondi, questo contributo è concesso secondo le forme previste nelle disposizioni che disciplinano ciascun Fondo, senza pregiudizio dell', paragrafo 2.
I contributi dell'FSE e del FESR si ispirano in particolare alle priorità riconosciute per le azioni integrate. Nell'ambito del presente regolamento, senza pregiudizio dell', paragrafo 2, del presente regolamento, nell'ambito delle risorse di bilancio del FEAOG, sezione orientamento, i provvedimenti decisi nel settore agricolo a seguito dell'esame dei PIM rivestono il carattere di un'azione comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 (1) quando seguono le stesse condizioni di eliggibilità e di concessione del contributo, tranne quelle relative ai limiti fisici ed i costi unitari, delle misure della stessa natura in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le risorse della linea di bilancio speciale di cui all', paragrafo 2, possono essere utilizzate in particolare per:
a) rendere possibile un finanziamento comunitario al di là dei limiti fissati dalle disposizioni che disciplinano i Fondi;
b) intervenire anche al di là del campo di applicazione geografica dei Fondi, senza essere limitati dalle restrizioni qualitative e quantitative ad essi inerenti;
c) concedere aiuti rimborsabili, miranti al finanziamento di investimenti nel settore produttivo.
3. I prestiti su risorse proprie della BEI e su risorse NSC sono concessi secondo i criteri e le procedure specifiche in uso per questi contributi.
Storico versioni
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