Art. 8
In vigore dal 23 lug 1985
Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano i prestiti su risorse proprie della BEI o su risorse NSC, la Commissione e la Banca provvedono, durante la preparazione e l'attuazione dei PIM, al coordinamento necessario ad assicurare la coerenza dei contributi finanziari comunitari ai PIM.
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