Art. 3

Per contribuire alla realizzazione dei PIM, si può ricorrere ai mezzi di finanziamento seguenti:

In vigore dal 23 lug 1985
- risorse aggiuntive specifiche; - il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in seguito denominati Fondi; - i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) su risorse proprie e su risorse del nuovo strumento comunitario (NSC). L'utilizzazione delle risorse aggiuntive specifiche avviene conformemente al presente regolamento. L'utilizzazione dei Fondi avviene nel rispetto delle norme proprie di ciascuno di questi mezzi di finanziamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e di precedenza e i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità.
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