Art. 4
In vigore dal 23 lug 1985
1. L'elaborazione e la realizzazione dei PIM, delle politiche comuni e delle altre azioni comunitarie applicabili alle regioni mediterranee interessate avvengono in modo da assicurare la loro coerenza reciproca. In particolare le azioni di carattere agricolo, condotte nell'ambito dei PIM, restano compatibili con gli obiettivi generali di controllo della produzione definiti nella politica agricola comune.
2. Le azioni oggetto dei PIM debbono essere complementari tra di loro ed adeguate alle caratteristiche delle varie regioni e zone, in modo da assicurare l'integrazione dei mezzi nazionali e comunitari da mettere in atto.
3. Le azioni avviate nell'ambito dei PIM non possono modificare le condizioni di concorrenza contravvenendo ai principi del trattato in materia. Esse devono quindi essere conformi in particolare ai principi di coordinamento dei regimi generali di aiuto a finalità regionale.
TITOLO II
Adozione e realizzazione dei PIM
Storico versioni
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