Art. 5

In vigore dal 23 lug 1985
1. Entro la fine del 1986, la Francia, la Grecia e l'Italia presentano alla Commissione i PIM ai fini del loro cofinanziamento da parte della Comunità. 2. I PIM sono elaborati all'opportuno livello geografico dalle autorità regionali o dalle altre autorità designate da ciascuno stato membro interessato. Il loro contenuto è precisato nell'allegato III. 3. La Commissione è informata dagli stati membri interessati della preparazione dei vari PIM. 4. La Commissione mette a disposizione degli stati membri che lo desiderino, la livello ritenuto utile, l'aiuto tecnico necessario. Lo stato membro interessato e la Commissione definiscono di concerto la natura e le modalità dell'aiuto.
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