Art. 2

In vigore dal 23 lug 1985
1. I PIM consistono in azioni pluriennali, coerenti tra di loro e coerenti con le politiche comuni, le quali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi definiti all'. 2. Le azioni rigurdano in particolare taluni investimenti nel settore produttivo, la realizzazione di infrastrutture, nonché la valorizzazione delle risorse umane. 3. Le azioni riguardano i diversi settori dell'attività economica: - l'agricoltura, la pesca e le attività collegate, comprese le industrie agroalimentari, - l'energia, - l'artigianato e l'industria, compresi l'edilizia e i lavori pubblici, - i servizi, compreso il turismo, 4. Un elenco di queste azioni figura nell'allegato II.
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