Art. 7
Nel mettere in atto il regime di cui all ' articolo 4 , gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi :
In vigore dal 4 ott 1983
- indicazioni scientifiche relative alla disponibilità delle risorse ;
- individuazione di un mercato potenziale per le specie interessate ;
- possibilità di redditività a lungo termine dell ' attività prevista .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2909:oj#art-7