Art. 3
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Gli Stati membri che istituiscono il regime di cui all ' trasmettono alla Commissione , per ciascuna della azioni previste e al massimo due volte all ' anno uno schema di previsione contenente le seguenti informazioni :
- una descrizione dettagliata delle operazioni di riorientamento da realizzare , in particolare la loro durata , le zone e i tipi di imbarcazioni in questione ;
- le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative previste per la realizzazione di dette operazioni ;
- una stima delle spese relative alle singole operazioni ;
- i vantaggi attesi per il settore della pesca .
2 . Per quanto riguarda la pesca sperimentale , la valutazione delle spese a carico dello Stato membro interessato viene effettuata , per ciascuna imbarcazione o categoria di imbarcazioni , in base ai giorni di attività sul mare , alla distanza dei luoghi di cattura , alle caratteristiche commerciali e al valore prevedibile delle specie ricercate .
3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative che potrebbero influire sul funzionamento del regime oggetto del presente regolamento .
4 . Dopo aver esaminato , sulla base dello schema di previsione di cui al paragrafo 1 , la conformità delle misure previste con le disposizioni del presente regolamento e dopo aver costatato che sono soddisfatte le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità , la Commissione approva le azioni e le spese previste .
La decisione della Commissione è comunicata allo Stato membro interessato e agli altri Stati membri .
TITOLO I
Campagne di pesca sperimentali
Storico versioni
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