Art. 2
1 . Ai sensi del presente regolamento si intende per :
In vigore dal 4 ott 1983
a ) « campagna di pesca sperimentale » , denominata in appresso « campagna » , un ' operazione di pesca che riguarda :
- la cattura e la commercializzazione di talune specie finora poco sfruttate o la prospezione di zone particolari , nelle zone che si estendono fino a 200 miglia marine al largo delle coste degli Stati membri e soggette alla normativa comunitaria della pesca ;
- la cattura e la commercializzazione di specie che non formano oggetto di un ' attività di pesca tradizionale da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro , oppure la prospezione di nuovi fondali di pesca , nelle altre zone ;
b ) « joint ventures di pesca » , imprese costituire tanto come associazione contrattuale quanto come società di capitali , tra persone fisiche o giuridiche di un paese terzo del bacino mediterraneo o della costa occidentale dell ' Africa , al fine di sfruttare in comune risorse di pesca di tale paese ;
2 . Le specie e le zone di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , primo trattino , sono determinate secondo la procedura prevista all ' .
Storico versioni
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