Art. 4
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Gli Stati membri che partecipano al finanziamento delle campagne realizzate dalle imbarcazioni battenti la loro bandiera concedono un premio di riorientamento per contribuire a mantenere in pareggio il bilancio d ' esercizio .
2 . Il premio di riorientamento è concesso in base alla differenza tra le spese di esercizio sostenute e gli introiti derivanti dalla commercializzazione delle catture effettuate dall ' imbarcazione interessata , entro i limiti dell ' importo che è stato oggetto della decisione di cui all ' , paragrafo 4 .
Storico versioni
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