Art. 8

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per ogni campagna che abbia beneficiato del regime di cui all ' , lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una relazione . La relazione contiene le informazioni seguenti : - svolgimento tecnico della campagna e , in particolare , metodi di pesca utilizzati ; - specie catturate ; - risultati economici della campagna ; - qualsiasi altro dato rilevato degli osservatori . 2 . Dopo aver esaminato la relazione , la Commissione la mette a disposizione degli altri Stati membri . TITOLO II Cooperazione nell ' ambito delle joint ventures di pesca
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