Art. 8
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per ogni campagna che abbia beneficiato del regime di cui all ' , lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una relazione . La relazione contiene le informazioni seguenti :
- svolgimento tecnico della campagna e , in particolare , metodi di pesca utilizzati ;
- specie catturate ;
- risultati economici della campagna ;
- qualsiasi altro dato rilevato degli osservatori .
2 . Dopo aver esaminato la relazione , la Commissione la mette a disposizione degli altri Stati membri .
TITOLO II
Cooperazione nell ' ambito delle joint ventures di pesca
Storico versioni
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