Art. 12
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Le domande di rimborso si riferiscono alle spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e vengono presentate alla Commissione anteriormente al 1° giugno dell ' anno successivo .
2 . La Commissione prende una decisione su tali domande in una o più volte , previa consultazione del comitato permanente per le strutture della pesca .
3 . La Commissione può concedere acconti .
4 . Le modalità d ' applicazione dei paragrafi 1 e 3 vengono stabilite secondo la procedura di cui all ' .
Storico versioni
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