Art. 17

In vigore dal 4 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 4 ottobre 1983 . Per il Consiglio Il Presidente C . SIMITIS ( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . C 346 del 31 . 12 . 1980 , pag . 112 . ( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 . ( 4 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 . ( 5 ) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale . ( 6 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 7 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 . ( 8 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 33 . ALLEGATO Elementi tecnici da prendere in considerazione per il piano d ' intesa di cui all ' , paragrafo 1 1 . Tipo dell ' impresa ( associazione contrattuale o società per azioni ) . 2 . Obiettivi perseguiti . 3 . Luogo in cui si svolgerà la futura attività . 4 . Contratto o statuto . 5 . Nome e caratteristiche tecniche delle imbarcazioni interessate . 6 . Condizioni relative alla bandiera e all ' equipaggio . 7 . Tecnologie da apportare o vendere alla joint venture . 8 . Zone di pesca , periodi d ' attività e specie ittiche interessate . 9 . Previsioni di commercializzazione dei prodotti sbarcati .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1983:2909:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo