Art. 17
In vigore dal 4 ott 1983
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 4 ottobre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
C . SIMITIS
( 1 ) GU n . C 243 del 22 . 9 . 1980 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . C 346 del 31 . 12 . 1980 , pag . 112 .
( 3 ) GU n . C 348 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .
( 4 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 19 .
( 5 ) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale .
( 6 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .
( 7 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .
( 8 ) GU n . L 132 del 21 . 5 . 1983 , pag . 33 .
ALLEGATO
Elementi tecnici da prendere in considerazione per il piano d ' intesa di cui all ' , paragrafo 1
1 . Tipo dell ' impresa ( associazione contrattuale o società per azioni ) .
2 . Obiettivi perseguiti .
3 . Luogo in cui si svolgerà la futura attività .
4 . Contratto o statuto .
5 . Nome e caratteristiche tecniche delle imbarcazioni interessate .
6 . Condizioni relative alla bandiera e all ' equipaggio .
7 . Tecnologie da apportare o vendere alla joint venture .
8 . Zone di pesca , periodi d ' attività e specie ittiche interessate .
9 . Previsioni di commercializzazione dei prodotti sbarcati .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2909:oj#art-17