Art. 10

In vigore dal 4 ott 1983
1 . La concessione del primo di cui all ' è subordinata alla presentazione , da parte del beneficiario , di un piano d ' intesa di base , preventivamente approvato dal partner straniero . Questo piano deve contenere gli elementi tecnici indicati nell ' allegato e prevedere le seguenti condizioni : a ) per le joint ventures costituite come associazioni contrattuali : - il trasferimento temporaneo , per uno o più periodi di almeno 3 mesi consecutivi , di imbarcazioni che abbiano esercitato l ' attività della pesca per almeno 120 giorni nei 12 mesi che precedono la presentazione del piano d ' intesa di base ; b ) per le joint ventures costituite come società di capitali : - il trasferimento temporaneo per uno o più periodi al almeno 3 mesi consecutivi o il trasferimento definitivo di imbarcazioni che abbiano esercitato l ' attività della pesca per almeno 100 giorni nei 12 mesi che precedono la presentazione del piano d ' intesa di base ; - una partecipazione dei cittadini della Comunità al capitole sociale della joint venture che sia superiore al 40 % ovvero che si situi al livello massimo previsto dalla legislazione locale nel caso in cui tale livello sia inferiore al 40 % . 2 . La Concessione del premio di cui all ' è subordinata all ' impegno da parte del beneficiario ; a ) di non esercitare con le imbarcazioni in questione , durante i periodi di trasferimento previsti dal contratto , un ' attività di pesca nelle zone di cattura di cui all ' , paragrafo 1 , lettera a ) , primo trattino ; b ) di fare cancellare dal registro di immatricolazione dei pescherecci tutte le imbarcazioni soggette a trasferimento definitivo presso le imprese di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . 3 . Tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchù le imbarcazioni trasferite definitivamente presso le imprese di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , siano definitivamente escluse dall ' esercizio della pesca nelle acque della Comunità . 4 . Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l ' elenco delle imbarcazioni trasferite definitivamente presse le imprese di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Questo elenco sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 5 . Le imbarcazioni trasferite definitivamente presso le imprese di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , non possono usufruire del premio di arresto definitivo menzionato all ' della direttiva 83/515/CEE del Consiglio , del 4 ottobre 1983 , relativa a talune azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca ( 5 ) . TITOLO III Disposizioni generali e finanziarie
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