Art. 11
In vigore dal 4 ott 1983
Nei limiti degli stanziamenti iscritti a tal fine in bilancio , la Comunità rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese imputabili risultanti dalla concessione , durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento , dei premi di cui agli .
Il costo totale previsto a carico del bilancio della Comunità è stimato a :
- 11 milioni di ECU per il premio di riorientamento di cui all ' ;
- 7 milioni di ECU per il premio di cooperazione di cui all ' .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2909:oj#art-11