Art. 16

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Qualora si faccia riferimento alle disposizioni del presente articolo , il comitato permanente per le strutture della pesca , in appresso denominato « comitato » , è adito dal suo presidente su iniziativa di quest ' ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro . 2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto . 3 . La Commissione adotta misure che sono di applicazione immediata . Tuttavia , se tali misure non sono conformi al parere del comitato , la Commissione le sottopone senza indugio al Consiglio ; in questo caso , la Commissione può rinviare al massimo di un mese , a decorrere dalla data della comunicazione , l ' applicazione delle misure adottate . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese .
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