Art. 9
In vigore dal 4 ott 1983
Gli Stati membri che istituiscono un regime di incentivazione per le azioni di cui all ' , paragrafo 2 , secondo trattino , concedono , nel suo ambito , ai loro cittadini , persone fisiche o giuridiche , che partecipano a joint ventures di pesca , costituite conformemente all ' , paragrafo 1 , lettera b ) , un premio di cooperazione limitato ad un importo imputabile di :
- 25 ECU per tonnellata di stazza lorda e per periodo di 3 mesi consecutivi per il trasferimento temporaneo di imbarcazioni ;
- 400 ECU per tonnellata di stazza lorda per le prime 300 tonnellate e 200 ECU per tonnellata di stazza lorda per ogni tonnellata supplementare , per il trasferimento definitivo di imbarcazioni .
Storico versioni
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