Art. 1

In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per favorire un migliore approvvigionamento del mercato o un migliore impiego del potenziale di pesca disponibile in seguito alla limitazione delle possibilità di cattura , gli Stati membri possono istituire un regime d ' incentivazione per il riorientamento dell ' attività di pesca conforme alle disposizione del presente regolamento . 2 . Il riorientamento può avvenire tramite le azioni seguenti : - campagne di pesca sperimentali , da realizzare con imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro ; - cooperazione con partner di un paese terzo del bacino mediterraneo o della costa occidentale dell ' Africa nell ' ambito di joint ventures di pesca . 3 . La Comunità partecipa alle spese sostenute per realizzare le misure d ' incentivazione decise dagli Stati membri dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento .
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