Art. 1
In vigore dal 4 ott 1983
1 . Per favorire un migliore approvvigionamento del mercato o un migliore impiego del potenziale di pesca disponibile in seguito alla limitazione delle possibilità di cattura , gli Stati membri possono istituire un regime d ' incentivazione per il riorientamento dell ' attività di pesca conforme alle disposizione del presente regolamento .
2 . Il riorientamento può avvenire tramite le azioni seguenti :
- campagne di pesca sperimentali , da realizzare con imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro ;
- cooperazione con partner di un paese terzo del bacino mediterraneo o della costa occidentale dell ' Africa nell ' ambito di joint ventures di pesca .
3 . La Comunità partecipa alle spese sostenute per realizzare le misure d ' incentivazione decise dagli Stati membri dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1983:2909:oj#art-1