Art. 7 · Nel mettere in atto il regime di cui all ' articolo 4 , gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi :

Art. 7

Nel mettere in atto il regime di cui all ' articolo 4 , gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi :

In vigore dal 4 ott 1983
- indicazioni scientifiche relative alla disponibilità delle risorse ; - individuazione di un mercato potenziale per le specie interessate ; - possibilità di redditività a lungo termine dell ' attività prevista .
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