Art. 8

In vigore dal 27 giu 1960
Le disposizioni dell' non si applicano: a) ai trasporti di merci indirizzate da un mittente ad uno stesso destinatario, quando il peso totale dell'invio non sia superiore a cinque tonnellate; b) ai trasporti di merci nel traffico interno di uno Stato membro, effettuati su un percorso totale non superiore a cento chilometri; c) ai trasporti di merci tra gli Stati membri, effettuati su un percorso totale non superiore a trenta chilometri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1960:11:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo