Art. 5
In vigore dal 27 giu 1960
1. I Governi sono tenuti a segnalare alla Commissione - anteriormente al 1º luglio 1961 - le tariffe, le convenzioni, gli accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto vigenti nei rispettivi paesi che, per le stesse relazioni di traffico e per le stesse merci, comportino, all'interno della Comunità, prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del paese d'origine o di destinazione di queste merci. Dovrà del pari essere segnalata senza indugio alla Commissione ogni misura analoga che fosse adottata successivamente.
2. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire ai rispettivi Governi, anteriormente al 1º gennaio 1961, ogni utile informazione relativa alle tariffe, convenzioni, accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a segnalare loro senza indugio ogni analoga misura che fosse adottata successivamente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasporti il cui luogo di partenza o di arrivo si trovi nel territorio di uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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