Art. 2

In vigore dal 27 giu 1960
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti per i quali il luogo di partenza o di destinazione delle merci trasportate si trovi nel territorio di uno Stato membro, ivi compresi i trasporti tra gli Stati membri e i paesi terzi o associati. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano soltanto ai tratti di percorso all'interno della Comunità. 3. Esse si applicano ai percorsi per ferrovia, su strada e per vie navigabili anche nel caso in cui le merci siano trasportate su altri tratti del percorso con altri modi di trasporto.
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