Art. 6

In vigore dal 27 giu 1960
1. Ogni trasporto effettuato all'interno della Comunità deve formare oggetto di un documento di trasporto che comprenda le seguenti indicazioni: - in nome e l'indirizzo del mittente, - la natura ed il peso della merce, - la località e la data di accettazione delle merci da trasportare, - la località prevista per la riconsegna, - l'instradamento o la distanza, in quanto tali elementi servano a giustificare un prezzo di trasporto diverso da quello normalmente applicabile, - se del caso, i punti di transito di frontiera. 2. Il documento di trasporto deve essere redatto in duplice esemplare ed essere numerato. Un esemplare deve accompagnare la merce, il secondo deve essere conservato dal vettore per un periodo di due anni a partire dalla data del trasporto e deve essere classificato per ordine numerico. Quest'ultimo esemplare deve indicare i prezzi definitivi di trasporto sotto qualsiasi forma, le altre spese e, se del caso, gli abbuoni ed ogni altra condizione che influisca sui prezzi e sulle condizioni di trasporto. 3. Quando i documenti esistenti comprendano tutte le indicazioni di cui al precedente paragrafo 1 e rendano possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 79 del Trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti. 4. Il vettore è responsabile della tenuta regolare dei documenti di trasporto.
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