Art. 11

In vigore dal 27 giu 1960
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell' del presente Regolamento, i Governi e le imprese sono tenuti, su richiesta della Commissione, a fornire ogni necessaria informazione supplementare riguardo alle tariffe, alle convenzioni ed accordi sui prezzi e condizioni di trasporto. 2. La Commissione può fissare un termine di almeno un mese per la comunicazione di dette informazioni. 3. Se la Commissione chiede ad un'impresa di fornirle delle informazioni, è tenuta ad informarne immediatamente il Governo dello Stato membro in cui si trovi la sede dell'impresa stessa, inviandogli copia della richiesta d'informazioni. 4. Un'informazione può essere rifiutata qualora essa comporti la divulgazione di fatti la cui comunicazione, secondo il parere di uno Stato membro, sia contraria, agli interessi essenziali della sua sicurezza.
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