Art. 12
In vigore dal 27 giu 1960
1. Su richiesta della Commissione, i vettori che applicano per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, sono tenuti a giustificare che questo modo di agire non costituisce una violazione alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Non costituisce violazione alle disposizioni del presente Regolamento l'applicazione di prezzi e di condizioni di trasporto differenti che derivino soltanto dalla situazione di concorrenza tra vettori o da caratteristiche tecniche o economiche di esercizio specifiche dei trasporti effettuati nel traffico in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1960:11:oj#art-12