Art. 12

In vigore dal 27 giu 1960
1. Su richiesta della Commissione, i vettori che applicano per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati, sono tenuti a giustificare che questo modo di agire non costituisce una violazione alle disposizioni del presente Regolamento. 2. Non costituisce violazione alle disposizioni del presente Regolamento l'applicazione di prezzi e di condizioni di trasporto differenti che derivino soltanto dalla situazione di concorrenza tra vettori o da caratteristiche tecniche o economiche di esercizio specifiche dei trasporti effettuati nel traffico in questione.
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